MC e sostenibilità
Assomac Dossier
L’oggetto del contratto si sostanzia nella individuazione, progettazione e realizzazione di un livello di efficienza energetica con riferimento ad un determinato impianto o edificio, tale da consentire un risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente. Il rapporto contrattuale vede coinvolte normalmente due parti, il “beneficiario” e il “fornitore”; quest’ultimo, di norma, anticipa i costi degli investimenti necessari per gli interventi da realizzare o comunque assume l’obbligo di reperire i mezzi finanziari presso soggetti terzi (normalmente, istituti di credito). In talune ipotesi, peraltro, il soggetto finanziatore, laddove diverso dal “fornitore”, entra anch’esso nel rapporto contrattuale di EPC in qualità di parte: si instaura, cioè, un rapporto trilaterale, che vede direttamente coinvolto anche il soggetto finanziatore nello schema fondamentale dell’operazione. Collegati all’EPC, poi, sono di norma tutti quegli accordi di carattere strumentale, che il fornitore stipulerà in relazione all’esecuzione del progetto e al fine di prestare le specifiche garanzie eventualmente richieste dal contratto. Il legislatore italiano, recependo la già citata Direttiva CE/32/06, attraverso il D.Lgs. 115/2008, ha introdotto (o meglio tradotto) la nozione normativa del contratto di EPC (o, come lo chiama il legislatore italiano, contratto di rendimento energetico), definendolo come “accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore riguardante una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, in cui i pagamenti a fronte degli investimenti in siffatta misura sono effettuati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente” (art. 2, lett. l, D.lgs. cit.). L’Energy Performance Contract (EPC) è il modello contrattuale che caratterizza l’attività delle Energy Service Companies (ESCO). Le ESCO (Energy Service Company) sono nate negli Stati Uniti verso la fine degli anni settanta a seguito della crisi energetica che aveva provocato bruschi aumenti dei prezzi dell’energia. Fu allora che alcuni produttori di sistemi di controllo e di regolazione energetica, alcune società di degli obblighi per le autorità pubbliche nazionali in materia di risparmio energetico e acquisto di energia efficiente, nonché misure per promuovere l’efficienza energetica e i servizi energeti ci. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=URISERV%3Al27057 Direttiva recepita in Italia con decreto legislativo il 30 maggio 2008, Decreto n. 115 http://www.normattiva.it/uri-res/ N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;115~art11!vig=
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