MC e sostenibilità
Macchine per pelle e calzature e sostenibilità ambientale
sottoscrittori riconosca soggette a regolamentazione nell’ambito della propria giurisdizione per impedirne o limitarne lo sfruttamento. Questi elenchi vengono aggiornati con cadenza regolare, ed è necessaria una maggioranza dei due terzi per aggiungere o togliere una specie dagli elenchi compresi nelle Appendici I e II. Ciascuno stato sottoscrittore può invece aggiungere o togliere specie dall’Appendice III, e anche stabilire le restrizioni o le eccezioni riguardanti tali specie. Qualsiasi individuoappartenente auna specie compresanell’Appendice I o II deve essere accompagnato, all’atto del trasferimento commerciale, da un permesso di esportazione e da uno di importazione quando entra nel paese importatore, in modo da controllarne il commercio. Le specie elencate nell’Appendice III devono essere invece accompagnate soltanto da un permesso di esportazione. Se vengono scoperti nel paese importatore esemplari privi di permesso appartenenti a una delle specie comprese nelle Appendici I o II, essi vengono considerati illegali e devono essere rinviati nel paese esportatore. Per le specie elencate nell’Appendice I viene concesso un permesso solo se l’autorità scientifica e amministrativa responsabile del paese di esportazione attesta che “tale esportazione non porterà detrimento alla sopravvivenza della specie” e che gli esemplari non erano stati catturati in modo illegale. Per le specie comprese nell’Appendice II non viene concesso il permesso nel caso in cui l’autorità scientifica incaricata stabilisca che il commercio deve essere controllato per mantenere la specie “ben al di sopra del livello al di sotto del quale quella specie potrebbe rientrare nei casi da includere nell’Appendice I”. Per le specie comprese nell’Appendice III, infine, i permessi vengono generalmente concessi senza un esame particolarmente approfondito. Questi provvedimenti restrittivi sono accompagnati da corrispondenti misure a livello nazionale. Secondo la CITES, gli stati dovrebbero “punire il commercio o il possesso di tali esemplari, o entrambe le cose; e dovrebbero provvedere alla confisca di tali esemplari o alla loro restituzione allo stato esportante”. Convenzione per la conservazione delle specie migranti di animali selvatici (CMS). - La CMS è stata adottata il 23 giugno 1979 a Bonn, è entrata in vigore il 1° novembre 1983, e nel 1998 contava 51 aderenti. La CMS fornisce una
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