MC e sostenibilità

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Tavola 23: Norme, direttive e agenzie dell’Unione europea per l’ambiente Alcune norme, direttive e agenzie dell’Unione europea rilevanti per l’ambiente COPERNI CUS Il programma di osservazione della terra Copernicus, precedentemente co- nosciuto come GMES (Global Monitoring for Environment and Security), è un insieme complesso di sistemi che raccoglie informazioni da molteplici fonti, ossia satelliti di osservazione e sensori di terra, in mare e aerei. Integra ed elabora tutte queste informazioni, fornendo agli utenti, istituzionali ed affe- renti al comparto industria, informazioni affidabili e aggiornate attraverso una serie di servizi che attengono all’ambiente, al territorio ed alla sicurezza. Copernicus ha tra i suoi obiettivi anche quello di garantire all’Europa una sostanziale indipendenza nel rilevamento e nella gestione dei dati sullo stato di salute del pianeta.. I servizi si dividono in sei aree tematiche: suolo, mare, atmosfera, cambiamenti climatici, gestione delle emergenze e sicurezza. I servizi, forniti da operatori incaricati dalla Commissione, supportano una vasta gamma di applicazioni, tra cui la protezione dell’ambiente, la gestione delle aree urbane, la pianificazione regionale e locale, l’agricoltura, la silvi- coltura, la pesca, la salute, i trasporti, i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile, la protezione civile e il turismo. Raccoman- dazione 2001/331/ CE Nel 2001, di fronte alla grande disparità fra i sistemi ispettivi degli stati membri, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la raccomanda- zione 2001/331/CE che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali. Attualmente la raccomandazione si applica alle ispezioni ambientali di tutti gli impianti industriali e di altre imprese e strutture le cui emissioni atmo- sferiche, i cui scarichi in ambiente idrico o le cui attività di smaltimento o riciclaggio dei rifiuti sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o a licenza ai sensi del diritto comunitario. Direttiva 2004/35/ CE Normativa Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 143/56 del 30 aprile 2004). La direttiva istituisce un quadro di responsabi- lità ambientale basato sul principio “chi inquina paga” per prevenire e ripa- rare i danni ambientali. Ai sensi della direttiva, i danni ambientali sono de finiti nel modo seguente: (1) i danni, diretti o indiretti, arrecati all’ambiente acquatico coperti dalla legislazione comunitaria in materia di gestione delle acque e dalla direttiva quadro relativa alla strategia per l’ambiente marino; (2) i danni, diretti o indiretti, arrecati alle specie e agli habitat naturali pro- tetti a livello comunitario dalla direttiva Uccelli selvatici e dalla direttiva Habitat; (3) la contaminazione, diretta o indiretta, dei terreni che crea un rischio significativo per la salute umana. Il principio di responsabilità si ap- plica ai danni ambientali e alle minacce imminenti di danni qualora risultino da attività professionali, laddove sia possibile stabilire un rapporto di causa lità tra il danno e l’attività in questione.

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