MC e sostenibilità

Macchine per pelle e calzature e sostenibilità ambientale

in una prospettiva globale. Al 27 maggio 1997, la Convenzione era stata ratificata da 169 partecipanti. La CBD si propone due obiettivi (art. l): la protezione della diversità biologica, definita come la variabilità tra gli organismi viventi di qualsiasi fonte, compresi gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici e i complessi ecologici di cui fanno parte, e compresa la diversità all’interno di ogni specie, tra le specie e degli eco sistemi; (art. 2): l’uso compatibile delle sue componenti; una giusta ed equa condivisione dei vantaggi provenienti dalle risorse genetiche. Per raggiungere questi obiettivi gli stati devono sviluppare a livello nazionale strategie, piani o programmi per la biodiversità e sono obbligati a integrare la conservazione della diversità biologica e l’impiego compatibile delle sue componenti all’interno di piani, programmi, politiche intersettoriali o attinenti a questo settore (art. 6). I più significativi interventi in corso vengono quindi attuati a livello sia nazionale che locale. Nel 1995 più di 20 nazioni avevano sviluppato strategie o piani d’azione per tutelare la biodiversità. La CBD prevede anche disposizioni riguardanti la ricerca e la formazione (art. 12), l’istruzione e la sensibilizzazione del pubblico (art. 13), lo scambio di informazioni e la cooperazione tecnica e scientifica (artt. 17 e 18), in quanto persiste un divario tra Nord e Sud nel livello di informazione sui problemi dell’ambiente e sulle loro possibili soluzioni. L’approccio fondamentale alla protezione della biodiversità è costituito dalla conservazione in situ, ovvero “la conservazione di ecosistemi e habitat naturali e il mantenimento e la ricostituzione di popolazioni vitali di specie nelle loro zone naturali e, nel caso di specie domestiche o di allevamento, nelle zone nelle quali hanno sviluppato le loro caratteristiche distintive” (art. 2). Complementare alla precedente, è la conservazione ex situ, ovvero “la conservazione di elementi costitutivi della diversità biologica fuori dai loro habitat naturali” (art. 2). La protezione non è esercitata soltanto sulle specie selvatiche ma si prevede una sua estensione in situ anche a varietà di piante e di allevamenti creati dall’uomo. In conformità con gli obiettivi della CBD, le misure di protezione della Convenzione sono rivolte alle aree protette e a quelle non protette. La CBD si occupa anche dell’accesso alle risorse

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